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Cittadinanza per Ricostruzione

Secondo la legge n. 91/1992, è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Tale regola generale è, tuttavia, soggetta alla verifica di alcuni presupposti giuridici e fattuali:

  • Se l’avo dante causa è nato prima del 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia), la trasmissione dello status civitatis è possibile solo nell’ipotesi in cui lo stesso non sia deceduto prima di tale data o prima dell’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia.
  • Il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.
  • Se l’ascendente italiano si è naturalizzato cittadino straniero prima del 1° luglio 1912 (data di entrata in vigore della legge n. 555/1912):
      • la trasmissione della cittadinanza italiana si interrompe se il discendente è minorenne alla data della naturalizzazione del genitore.
  • Se l’ascendente italiano si è naturalizzato a partire dal 1° luglio 1912 e prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91):
      • la trasmissione della cittadinanza si interrompe se il discendente successivo nasce successivamente alla data di naturalizzazione, a meno che il predetto genitore abbia effettuato il riacquisto prima della maggiore età del discendente.
  • Nel caso in cui gli ascendenti in linea retta abbiano acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima del 16 agosto 1992, anche in assenza di formale rinuncia, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana.

Requisiti

Per presentare una richiesta per lo studio di un caso di ricostruzione per cittadinanza, il richiedente dovrà consegnare personalmente i seguenti documenti:

Dell’ Avo italiano:

  1. Estratto dell’atto di nascita aggiornato rilasciato dal Comune.
  2. Documenti d’identità (“cédula” e passaporto)
  3. Certificato di “Datos filiatorios” dell’avo (Rilasciato dal “SAIME”)
  4. Certificato che attesta la NON naturalizzazione venezuelana prima del 1955 (Rilasciata dal “Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”) e dopo del 1955 (Emitido por el “Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz”) munito di traduzione ufficiale. Nel caso in cui l’avo italiano abbia stabilito residenza in qualche altro paese fuori dal Venezuela, è inoltre necessario consegnare il certificato che attesta la NON naturalizzazione dei rispettivi paesi munito di traduzione ufficiale e apostilla fatta nel paese d’origine.
  5. Atto di matrimonio, sentenza di divorzio ed atto di morte certificati, legalizzati, apostillati e tradotti da un traduttore ufficiale (gli atti dovranno essere copie rilasciate dal “Registro Principal” dalle quali risultino le firme dell’ufficiale di stato civile, dei testimoni e dei presentanti. NON verranno accettati atti mancanti di tutti i requisiti precedenti, legalizzati dal “Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz” ed apostillati dal “Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”). Ogni atto dovrà essere presentato con la rispettiva domanda alla trascrizione riempita dall’interessato.
  6. Copia fotostatica semplice dell’atto di nascita, “cédula”, passaporto e certificato di morte della coppia (coniuge o concubina/o) straniera/o dell’avo italiano.

Dei discendenti:

  1. Atto di nascita, atto di matrimonio, sentenza di divorzio e certificato di morte certificati, legalizzati, apostillati e tradotti da un traduttore ufficiale (gli atti dovranno essere copie rilasciate dal “Registro Principal” dalle quali risultino le firme dell’ufficiale di stato civile, dei testimoni e dei presentanti. NON verranno accettati atti mancanti di tutti i requisiti precedenti, legalizzati dal “Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz” ed apostillati dal “Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”). Ogni atto dovrà essere presentato con la rispettiva domanda alla trascrizione riempita dall’interessato.
  2. Copia fotostatica semplice dell’atto di nascita, “cédula”, passaporto ed atto di morte della coppia (coniuge o concubina/o) straniera/o del discendente.

Del richiedente:

  1. Albero genealogico dall’avo italiano fino all’interessato.
  2. Istanza di riconoscimento della cittadinanza, correttamente compilata.
  3. Domanda di trascrizione dell’atto di nascita, correttamente compilata.
  4. Scheda anagrafica, correttamente compilata.
  5. Copia di “cedula de identidad” in corso di validità e degli ultimi due passaporti (In corso di validità e scaduto) del richiedente.
  6. Attestato di residenza del richiedente (“RIF” e certificato emesso dal “CNE”)
  7. Atto di nascita certificato, legalizzato, apostillato e tradotto da un traduttore ufficiale. L’atto dovrà essere copia rilasciata dal “Registro Principal” dalla quale risultino le firme dell’ufficiale di stato civile, dei testimoni e dei presentanti. NON verranno accettati atti mancanti di tutti i requisiti precedenti, legalizzato dal “Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz” ed apostillato dal “Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”.
  8. Si dovranno pagare anche 300 Euro di contributo (il cui equivalente in Bolivares sarà pubblicato nella tabella di diritti consolari con l’articolo 7-B). Il pagamento dei diritti consolari sarà riscosso solo allo sportello di questo Consolato tramite il POS ed in “Bolivares Soberanos”, esclusivamente con una carta di debito nazionale.

INFORMAZIONE IMPORTANTE

  • La richiesta potrà essere presentata unica ed esclusivamente in modo presenziale da persone che abbiano già compiuto la maggiore età (18 anni).
  • Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione delle pratiche, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2014, il termine massimo è di 730 giorni.
  • Ogni richiesta deve essere completa, anche se sono già state approvate ricostruzioni partendo dallo stesso antenato.
  • Il pagamento dei diritti consolari rappresenta solo lo studio della pratica, pertanto, il fatto che la documentazione sia ricevuta non vuol dire che verrà approvata.
  • Nel caso che, la ricostruzione NON sia stata approvata, il pagamento dei diritti consolari non sarà restituito.
  • L’interessato sarà comunicato via i contatti dichiarati nei moduli di richiesta nel caso che sia necessario consegnare un’altro documento per continuare lo studio della ricostruzione.
  • È sempre consigliato prendere prima un appuntamento per informazione al fine di conoscere le condizioni di ogni caso particolare di ricostruzione.