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Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

In due casi previsti dall’articolo 4, comma 1-bis della Legge n. 91/1992 e dall’articolo 1 comma 1-ter del Decreto Legge n. 36/2025, i figli minori nati all’estero da padre cittadino italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza italiana possono acquisire la cittadinanza italiana.

Il minore beneficiario non sarà cittadino italiano per nascita o iure sanguinis e in base all’articolo 15 della legge n.91 /1992, non acquisirà la cittadinanza dal giorno della nascita, bensì dal giorno successivo in cui si verificano le condizioni previste dalla legge.

 

CASI IN CUI UN MINORE PUÒ ACQUISIRE LA CITTADINANZA ITALIANA

1. Nel primo caso (articolo 4, comma 1-bis della Legge n. 91/1992), devono sussistere congiuntamente i seguenti presupposti:

    • uno dei genitori è cittadino per nascita: Sono quindi esclusi i casi di cittadini per naturalizzazione, “per beneficio di legge”, per matrimonio (art. 10 Legge 555/1912), per riacquisto (art. 5 Legge n. 91/1992) o per iuris communicatio (art.14 della legge 91/1992);

    • entrambi i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stata stabilita la filiazione del cittadino italiano o quella in cui è stata decisa l’adozione da parte del cittadino italiano durante la minore età del figlio). Se si verifica prima il riconoscimento da parte del genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma per altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana deve essere formale ed effettuata in maniera personale, alla presenza del funzionario delegato per l’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione simultaneamente, il requisito di legge si considera soddisfatto nella data in cui viene presentata la dichiarazione del secondo genitore presso il Consolato Italiano di competenza. Se la filiazione è stata stabilita rispetto a una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore e la copia dell’atto di morte del genitore deceduto.

In caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al compimento del termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare almeno due anni continui dopo la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza presentata dai genitori.

2. Il secondo caso si applica, quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

    • Persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero persone che non avevano compiuto 18 anni di età al 24 maggio 2025;

    • figli di cittadini per nascita, in altre parole, i genitori devono essere riconosciuti italiani sulla base di domanda amministrativa o giudiziaria presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata su appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune prima della stessa data;

    • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, nel frattempo, raggiunge la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata da questi personalmente entro lo stesso termine.

Le dichiarazioni devono essere rese di persona presso l’Ufficio consolare davanti ai funzionari designati per le funzioni di stato civile.

 

REQUISITI DA PRESENTARE PER LA DOMANDA DI CITTADINANZA (tutti senza eccezione e in questo ordine specifico)

  1. Modulo di domanda di registrazione della nascita
  2. Scheda anagrafica del padre italiano
  3. Estratto di Nascita del padre italiano emesso recentemente dal Comune e con le annotazioni corrispondenti
  4. Documenti di identità del padre italiano o doppio cittadino: documenti italiani (passaporto, carta d’identità se la possiede), carta d’identità venezuelana o del suo paese di origine e passaporto venezuelano o del suo paese di origine. Tutto in originale e copia.
  5. Documenti del padre straniero: copia dell’atto di nascita, carta d’identità venezuelana o del suo paese di origine, passaporto venezuelano o del suo paese di origine. Tutto in originale e copia.
  6. Documenti di residenza di entrambi i genitori: RIF aggiornato con gli indirizzi attuali e un secondo documento come bolletta recente di un servizio pubblico a nome del padre e con l’indirizzo completo e aggiornato OPPURE una lettera del Consiglio Comunale dove si veda l’indirizzo preciso e da quanto tempo vive lì.
  7. Documento di identità del minore: carta d’identità venezuelana o del suo paese di origine e passaporto venezuelano o del suo paese di origine. Tutto in originale e copia.
  8. Atto di nascita del minore, apostillato e tradotto. Se l’atto è venezuelano, deve provenire dal Registro Principale del suo Stato di nascita. Se il documento è straniero (Es. USA, colombiano, argentino, ecc.) deve essere tradotto da un traduttore ufficiale e poi fatto passare dal Consolato d’Italia competente del paese di origine dell’atto per certificare quella traduzione e affinché abbia validità all’estero.
  9. Se del caso, atto di riconoscimento posteriore alla nascita (o sentenza di filiazione) formato all’estero, certificato, apostillato e tradotto.
  10. Copia del pagamento al Ministero dell’Interno di 250€ per ogni minore secondo le coordinate sottostanti.

 

COORDINATE BANCARIE E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA CITTADINANZA PER MINORE

CONDIZIONI

  • La ricevuta del pagamento deve essere leggibile, si deve vedere il numero di riferimento, l’ordinante del pagamento e i dati del conto a cui è stato pagato.
  • Si riceveranno pagamenti unicamente da banca a banca senza utilizzare piattaforme intermedie come Wise, Revolut, Zinli, ecc. poiche i pagamenti effettuati tramite questi intermediari vengono solitamente respinti e possono ritardare la trascrizione della domanda di registrazione di nascita dell’interessato.
  • Si raccomanda di effettuare il pagamento da una banca europea riconosciuta.

COORDINATE BANCARIE

  • Intestatario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”
  • Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A
  • Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
  • Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art.9-bis L. 91/1992 di “NOMI E COGNOMI DEL MINORE”
  • Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifico internazionale)
  • Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)