Testamenti
- il testamento pubblico è la dichiarazione orale di volontà del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni;
- il testamento segreto, il cui contenuto dunque rimane segreto, può essere depositato presso il Consolato che si limita a ricevere formalmente l’atto e a depositarlo nei suoi archivi;
- il testamento olografo deve essere scritto integralmente di pugno dal testatore e può essere depositato in ogni luogo, incluso il Consolato, e presso chiunque.
Autenticazioni
- autentica di firma – consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della firma apposta in sua presenza. Per procedere all’autenticazione della firma è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento in corso di validità;
- autentica di fotografia – è necessario presentarsi presso l’Ufficio Notarile con tre fotografie uguali ed un documento di riconoscimento in corso di validità.
Autocertificazione
È una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest’ultimo.
*Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Attestati Vari (con esclusione del certificato di cittadinanza)
- attestato di medesima persona – l’interessato dovrà presentare originale e copia della documentazione da dove risulta la discordanza (es. certificato di nascita, documento argentino, passaporto, ecc.); l’attestato verrà prodotto in base alle risultanze dei documenti presentati;
- attribuzione nome italiano a neonato – l’interessato dovrà indicare il nome di origine italiano che desidera dare al neonato. Il Consolato rilascerà l’attestato solo dopo aver accertato che il nome che si vuole dare sia veramente di origine italiana.