Documenti richiesti per il rilascio del passaporto ai minori di età
- Richiesta rilascio passaporto (minorenni) debitamente compilata;
- Due (2) foto recenti con sfondo bianco (3.5 cm × 4 cm), conformi alla normativa ICAO uguali, frontali, a colori, acquisite da non oltre 6 mesi;
- Passaporto italiano scaduto o con massimo di sei (6) mesi di validità (per chi ne sia provvisto). Originale e copia;
- Carta d’identità italiana cartacea o CIE (per chi ne sia provvisto). Originale e copia;
- Passaporto venezuelano del minore (per chi ne sia provvisto). Originale e copia;
- Cédula d’identità venezuelana valida (per chi ne sia provvisto). Originale e copia;
- Documento d’identità valido di entrambi genitori o del tutore legale. Originale e copia;
- Passaporto italiano e venezuelano o del proprio paese di origine dei genitori o del tutore legale. Originale e copia
- RIF in corso di validità, con indirizzo di residenza completo e aggiornato, oppure Certificato di residenza del CNE aggiornato di entrambi genitori.
Per il pagamento della tariffa consolare, Vedere Art. 27A nella Tabella Diritti Consolari
Si accettano pagamenti con carta di debito nazionale o in contanti (VES).
NON si accettano pagamenti con assegni, con carta di credito o con valuta stranieri.
NOTA: Prima di presentare istanza per il rilascio del passaporto, si prega l’utenza di aggiornare la situazione anagrafica e di stato civile mediante apposito appuntamento sulla piattaforma Prenot@mi
Rilascio del passaporto
- Per il rilascio del passaporto ai minorenni è obbligatoria la presenza del minore e dei genitori (o di chi esercita la tutela legale).
- Qualora uno dei genitori si trovi al di fuori della circoscrizione consolare, dovrà rivolgersi al Consolato d’Italia più vicino per consegnare l’atto di assenso e farlo pervenire al Consolato d’Italia di Maracaibo prima dell’appuntamento.
- Per i minorenni che NON abbiano ni passaporto del loro paese d’origine ne carta d’identitá, si fa l’Autentica di Fotografia, per la quale si deve compilare il modulo nel link e fare il pagamento corrispondente all’Art. 66B nella Tabella Diritti Consolari
Validità dei passaporti
In conformità a quanto previsto dall’art. 17 della legge 1185/1967, la validità dei passaporti varia a seconda dell’età del minore:
-
- 0– età inferiore a 3 anni: la validità del passaporto è di 3 anni
- 3 anni –età inferiore ai 18 anni: la validità del passaporto è di 5 anni
Obbligo di passaporto individuale e viaggio dei minori di 14 anni (art. 14 L. 1185/1967)
Il passaporto ordinario è individuale. Anche i minori devono pertanto essere in possesso di un passaporto individuale per poter viaggiare.
Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino
- in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci,
- oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una apposita dichiarazione resa da chi esercita la potestà genitoriale o tutoria, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto.
Mancanza dell’atto di assenso – Giudice tutelare
- Nel caso in cui uno dei genitori rifiuti di firmare l’atto di assenso, il richiedente dovrà presentare, il giorno dell’appuntamento, una lettera indirizzata al Console.
- La lettera dovrà contenere:
- le motivazioni della richiesta di rilascio del passaporto;
- i motivi del rifiuto dell’altro genitore/tutore;
- l’indirizzo completo e ogni recapito disponibile dell’altro genitore/tutore.
- Qualora sussistano i presupposti di legge, il Console – in qualità di giudice tutelare rispetto ai minori residenti in questa circoscrizione (art. 33 D. Lgs. 71/2011) – potrà autorizzare il rilascio del passaporto anche in assenza dell’atto di assenso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
In caso di dichiarazioni mendaci il Consolato provvederà pertanto a informare le competenti Autorità Giudiziarie nazionali, come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 71/2011.
Contatti
Per qualsiasi dubbio riguardante requisiti o informazioni, è possibile rivolgersi al dipartimento competente all’indirizzo e-mail:
📧 pass.maracaibo@esteri.it