Le donne straniere sposate con cittadini italiani prima del 27/04/1983 hanno diritto all’acquisto automatico della cittadinanza ai sensi della Legge n. 123/1983.
Gli uomini NON acquistano la cittadinanza per matrimonio automaticamente e, per avviare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, devono seguire la procedura della legge 91/92.
La domanda potrà essere accettata anche in caso di eventuale scioglimento del vincolo coniugale (es. divorzio, decesso del coniuge) se formalizzato dopo la data del 27/04/1983, data di entrata in vigore della legge.
La richiedente deve risultare residente nella nostra circoscrizione consolare.
Al fine di formalizzare la cittadinanza dovranno presentare la seguente documentazione:
- Atto di nascita debitamente legalizzato e tradotto. L’atto deve essere una copia rilasciata dall’Ufficio del Registro e dalla quale risultino le firme di: colui o colei che registra la nascita, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile. NON verranno accettati certificati carenti dei requisiti essenziali.
- Copia dell’atto di nascita, formato A4 (carta) e stampato su un solo lato del foglio.
- Estratto dell’atto di matrimonio in originale, rilasciato dal Comune di trascrizione.
- Scheda di richiesta della cittadinanza “jure matrimonii”, debitamente compilata e sottoscritta.
- Cerificato di Residenza originale emessa dal C.N.E. firmata e timbrata.
- R.I.F. originale ed aggiornato.
- Il giorno della consegna della suddetta documentazione, occorre eseguire in Consolato il pagamento, con carta di debito art 7b tariffa Consolare (vedere tabella tariffe Consolare)
Per appuntamento scrivere a: visti.maracaibo@esteri.it