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Cittadinanza per matrimonio avvenuto prima del 27.04.1983

Le donne straniere sposate con cittadini italiani prima del 27/04/1983 hanno diritto all’acquisto automatico della cittadinanza ai sensi della Legge n. 123/1983.

Gli uomini NON acquistano la cittadinanza per matrimonio automaticamente e, per avviare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, devono seguire la procedura della legge 91/92.

La domanda potrà essere accettata anche in caso di eventuale scioglimento del vincolo coniugale (es. divorzio, decesso del coniuge) se formalizzato dopo la data del 27/04/1983, data di entrata in vigore della legge.

La richiedente deve risultare residente nella nostra circoscrizione consolare.

Al fine di formalizzare la cittadinanza dovranno presentare la seguente documentazione:

  1. Atto di nascita debitamente legalizzato e tradotto. L’atto deve essere una copia rilasciata dall’Ufficio del Registro e dalla quale risultino le firme di: colui o colei che registra la nascita, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile. NON verranno accettati certificati carenti dei requisiti essenziali.
  2. Copia dell’atto di nascita, formato A4 (carta) e stampato su un solo lato del foglio.
  3. Estratto dell’atto di matrimonio in originale, rilasciato dal Comune di trascrizione.
  4. Scheda di richiesta della cittadinanza “jure matrimonii”, debitamente compilata e sottoscritta.
  5. Cerificato di Residenza originale emessa dal C.N.E. firmata e timbrata.
  6. R.I.F. originale ed aggiornato.
  7. Il giorno della consegna della suddetta documentazione, occorre eseguire in Consolato il pagamento, con carta di debito art 7b tariffa Consolare (vedere tabella tariffe Consolare)

Per appuntamento scrivere a: visti.maracaibo@esteri.it